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Riunire la famiglia in Italia: ricongiungimento, coesione e diritto all’unità familiare

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Simona
3 giorni fa
Tempo di lettura: 7 min

Ricongiungimento familiare, familiare al seguito e coesione familiare sono strumenti diversi per tutelare la vita insieme. La procedura dipende dallo status di chi vive in Italia, dal legame con il familiare e dal fatto che quest’ultimo si trovi all’estero oppure sia già regolarmente presente nel Paese.

Il diritto all’unità familiare è riconosciuto dalla Costituzione e dalle fonti internazionali sul rispetto della vita privata e familiare e sulla tutela dei minori. La materia nasce dall’intreccio tra norme nazionali, europee e internazionali: per orientarsi occorre quindi guardare insieme al Testo unico sull’immigrazione e alle regole specifiche previste per ciascuna categoria di familiari.



Il quadro generale: diritto alla famiglia e requisiti di legge

Per i cittadini stranieri, il riferimento principale è come sempre il Testo unico sull’immigrazione, decreto legislativo 286/1998. L’articolo 28 riconosce il diritto a mantenere o ricostituire l’unità familiare agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di almeno un anno rilasciato, tra l’altro, per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi religiosi, motivi familiari o in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale. Nei procedimenti che riguardano i minori deve essere considerato prioritariamente il loro superiore interesse. Testo unico, art. 28, nel testo riportato in Gazzetta Ufficiale.

Il riconoscimento di questo diritto non elimina i requisiti e i controlli previsti dalla legge. Significa, però, che le domande vanno valutate nel loro contesto familiare, con attenzione alla reale relazione tra le persone coinvolte e alla situazione dei minori.


Ricongiungimento familiare: quando il familiare è all’estero

Il ricongiungimento familiare è la procedura con cui uno straniero regolarmente soggiornante in Italia chiede di far entrare in Italia alcuni familiari che vivono all’estero. La domanda si presenta allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) della Prefettura competente per il luogo di dimora (Como nel nostro caso). Di regola, dopo il nulla osta, il familiare richiede il visto alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel Paese in cui si trova.

L’articolo 29 del Testo unico individua i familiari per cui si può presentare domanda:

  • coniuge maggiorenne, non legalmente separato;

  • figli minori, compresi i figli dell’altro coniuge e quelli nati fuori dal matrimonio, non coniugati; se esiste un altro genitore, occorre il suo consenso;

  • figli maggiorenni a carico che, per una condizione di salute comportante invalidità totale, non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita;

  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese d’origine o di provenienza; in alternativa, genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono sostenerli per documentati e gravi motivi di salute.

Per la domanda, si considerano minori i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni al momento della presentazione dell’istanza. I figli adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Per i genitori ultrasessantacinquenni è richiesta anche una copertura sanitaria secondo le condizioni previste dalla legge. La documentazione estera può dover essere tradotta e legalizzata; quando i documenti non sono verificabili o sorgono fondati dubbi, la legge contempla accertamenti consolari, anche tramite esame del DNA a spese degli interessati. Testo unico, art. 29.


Il requisito dei due anni

Una modifica entrata in vigore nel dicembre 2024 ha introdotto un requisito di due anni di soggiorno legale ininterrotto in Italia per le richieste di ricongiungimento relative al coniuge, ai figli maggiorenni a carico con invalidità totale e ai genitori. Il requisito non si applica ai titolari di permesso conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. La norma fa inoltre salve le deroghe previste dal Testo unico e dal diritto dell’Unione Europea.

Il vincolo dei due anni, quindi, non si applica al ricongiungimento dei figli minori. È importante non confondere questo requisito con la durata minima del permesso che consente di presentare la domanda: sono condizioni distinte. La regola dei due anni è prevista dall’articolo 28, comma 1-bis, introdotto dalla legge 187/2024. Gazzetta Ufficiale, legge 187/2024 e testo dell’art. 28.


Reddito, alloggio e documenti

Salvo i regimi derogatori previsti dalla legge, chi presenta domanda deve dimostrare:

  • la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, verificati dagli uffici comunali;

  • un reddito minimo annuo da fonti lecite, calcolato in base all’importo annuo dell’assegno sociale e al numero dei familiari da ricongiungere. La legge consente di considerare anche il reddito complessivo dei familiari conviventi;

  • per i genitori ultrasessantacinquenni, la copertura sanitaria richiesta dalla disciplina.

La domanda di nulla osta è telematica e si inoltra tramite il portale del Ministero dell’Interno. Lo Sportello unico verifica i requisiti relativi al soggiorno, al reddito e all’alloggio; il Consolato verifica i documenti che provano il vincolo familiare e gli altri presupposti per il visto. Dal 2025 il termine previsto per il rilascio del nulla osta è di 150 giorni dalla richiesta. Testo coordinato del decreto-legge 146/2025, convertito dalla legge 179/2025.

Dopo l’ingresso, il familiare deve attivarsi per chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari presso lo SUI di competenza, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.


Familiare al seguito: entrare insieme al familiare

Il familiare al seguito è il familiare che entra in Italia insieme allo straniero che si trasferisce in Italia, oppure nell’ambito del suo stesso percorso di ingresso. Non è una categoria aperta a qualsiasi familiare: l’articolo 29, comma 4, la collega a determinati titoli di ingresso del familiare principale, tra cui un visto per lavoro subordinato con contratto di almeno un anno, lavoro autonomo non occasionale, studio o motivi religiosi.

Anche in questa procedura occorre dimostrare il legame familiare e, in via ordinaria, i requisiti di alloggio e reddito. La domanda e i documenti vanno organizzati in coordinamento con la richiesta di visto del familiare principale: è opportuno verificare in anticipo con la rappresentanza consolare competente quale documentazione richieda nel caso concreto.

La differenza pratica rispetto al ricongiungimento è soprattutto il momento dell’ingresso: il familiare al seguito accompagna la persona che si trasferisce, mentre nel ricongiungimento raggiunge una persona già presente in Italia. Le categorie familiari ammesse restano quelle previste dalla legge.


Coesione familiare: quando la famiglia è già in Italia

Con coesione familiare si indica comunemente il percorso per ottenere o regolarizzare un titolo di soggiorno per motivi familiari quando il familiare si trova già in Italia. Non è un’unica procedura autonoma con requisiti identici in ogni caso: l’inquadramento dipende dalla situazione e dall’articolo applicabile.

L’articolo 30 del Testo unico prevede, tra gli altri casi, il permesso per motivi familiari per lo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano, di un altro Stato UE o con uno straniero regolarmente soggiornante. Prevede inoltre il rilascio del permesso al familiare straniero regolarmente soggiornante che possiede i requisiti per il ricongiungimento con il proprio congiunto residente in Italia.

In concreto, quando una persona è già presente nel Paese, occorre verificare con attenzione il suo titolo di ingresso e soggiorno, la regolarità della sua permanenza e il tipo di legame familiare. Il matrimonio celebrato in Italia, da solo, non equivale a una regolarizzazione automatica: la norma richiede specifiche condizioni. La legge respinge inoltre la domanda se accerta che il matrimonio o l’adozione sono avvenuti con lo scopo esclusivo di consentire l’ingresso o il soggiorno. Testo unico, art. 30.

Se è coinvolto un minore, le esigenze di tutela possono richiedere una valutazione distinta. In situazioni eccezionali, l’articolo 31, comma 3, consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare la permanenza del familiare per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo conto della sua età e delle sue condizioni di salute. Anche questa è una valutazione giudiziaria del caso concreto, non un permesso automatico.



Quando il familiare di riferimento è cittadino italiano o dell’Unione europea

Per i familiari stranieri di un cittadino UE opera, in primo luogo, il decreto legislativo 30/2007, che attua le regole europee sulla libera circolazione. La categoria comprende il coniuge, determinati partner registrati, i discendenti diretti sotto i 21 anni o a carico e gli ascendenti diretti a carico, includendo i familiari del coniuge o partner nei casi previsti. La legge contempla anche altri familiari e partner con una relazione stabile: in tali situazioni l’autorità deve agevolare l’ingresso e il soggiorno dopo una valutazione individuale dei documenti e delle circostanze. Decreto legislativo 30/2007, artt. 2 e 3.

Per il cittadino italiano occorre distinguere se abbia esercitato il diritto di libera circolazione in un altro Stato UE. Il decreto 30/2007 si applica ai familiari del cittadino italiano che rientra dopo aver esercitato tale diritto, se più favorevole. Per gli italiani che non lo hanno esercitato, l’articolo 23 prevede un permesso per motivi di famiglia ai familiari stranieri, valido cinque anni e rinnovabile. Decreto legislativo 30/2007, art. 23.

Per i familiari di cittadini italiani o UE che intendono stabilirsi in Italia, il Consolato rilascia il visto per motivi familiari secondo la disciplina applicabile. In questi casi la procedura è distinta dal ricongiungimento ordinario tramite nulla osta dello Sportello unico: il rapporto di parentela e gli altri requisiti si documentano direttamente presso la rappresentanza consolare. Ministero degli Affari Esteri: familiari di cittadini UE.


Il permesso per motivi familiari: diritti e passaggi successivi

Il permesso per motivi familiari consente, nei casi previsti, di lavorare come dipendente o autonomo e di accedere a percorsi di studio e formazione. La sua durata e il rinnovo dipendono dal titolo e dalla situazione del familiare di riferimento; per i familiari di cittadini italiani e UE valgono anche le regole specifiche sopra richiamate.

Dopo l’ingresso o il rilascio del titolo, è importante controllare le istruzioni della Questura e dello Sportello unico, rispettare le scadenze, mantenere aggiornati i documenti e comunicare eventuali cambiamenti rilevanti nella situazione familiare. Se il rapporto familiare cessa o cambia, la legge prevede regole specifiche sulla conservazione o conversione del permesso, da valutare caso per caso.


Una verifica attenta può evitare ritardi

Prima di avviare una pratica, è utile chiarire tre aspetti:

  1. chi presenta la domanda e con quale titolo di soggiorno;

  2. quale familiare si vuole ricongiungere;

  3. se quel familiare si trova all’estero o è già in Italia.

Da queste risposte dipendono l’ufficio competente, la procedura, i documenti e i requisiti da dimostrare.


Per i residenti nel territorio comasco, il riferimento amministrativo è la Prefettura di Como; le istruzioni operative e gli importi vanno comunque verificati al momento della domanda. In presenza di minori, documentazione difficile da ottenere, dinieghi o situazioni di soggiorno irregolare, può essere utile rivolgersi a un servizio di assistenza qualificato come quello di ANOLF COMO APS.

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