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Assegno unico 2026: requisiti, importi e novità per i figli a carico residenti all’estero

Immagine del redattore: Elisa F.
Elisa F.
9 set
Tempo di lettura: 6 min

L’Assegno Unico e Universale (AUU) rappresenta una delle principali misure di sostegno alle famiglie con figli a carico. La prestazione è riconosciuta dall’INPS in relazione al numero e all’età dei figli e, per la determinazione dell’importo, tiene conto della situazione economica del nucleo familiare attraverso l’ISEE. Nel 2026 la disciplina presenta alcune importanti novità, soprattutto per le famiglie nelle quali uno o più figli risiedono in un altro Paese dell’Unione europea. La modifica amplia la platea dei beneficiari e supera, in questi casi, il precedente limite legato alla residenza del figlio in Italia.


Che cos’è l’Assegno unico?

L’AUU è una prestazione economica destinata alle famiglie per ciascun figlio a carico. È definito “universale” perché può essere riconosciuto anche alle famiglie che non presentano un ISEE o che hanno un ISEE superiore alla soglia massima. In questi casi viene corrisposto l’importo minimo previsto dalla normativa.

Nel 2026 la soglia ISEE massima di riferimento per la determinazione dell’importo è pari a 46.582,71 euro. Per chi presenta un ISEE valido, l’importo cresce al diminuire dell’indicatore economico (valore ISEE).


A quali figli spetta?

L’Assegno unico può essere riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico;

  • per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, quando ricorre una delle condizioni previste dalla legge;

  • per i figli con disabilità, senza limiti di età.

Per i figli maggiorenni tra 18 e 21 anni, in particolare, deve ricorrere una delle condizioni previste, come:

  • la frequenza di un corso di formazione o di laurea

  • lo svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro lordi annui

  • la ricerca attiva di lavoro, per cui occorre iscrizione al centro per l’impiego, ovvero lo svolgimento del servizio civile universale.

Per i nuovi nati, il diritto all’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza, se presentato entro 120 giorni dalla nascita.



Quali sono i requisiti necessari? 

La disciplina prevede specifici requisiti riferiti al richiedente e al suo rapporto con l’Italia.

Tra gli elementi da verificare rientrano, in particolare:

  1. la cittadinanza o le condizioni di soggiorno previste dalla normativa;

  2. la residenza e il domicilio fiscale, nei casi richiesti;

  3. lo svolgimento di un’attività lavorativa o il possesso di uno specifico rapporto previdenziale, quando previsto;

  4. la presenza di figli che rientrano nelle categorie ammesse alla prestazione.

Una delle novità introdotte nel 2026 riguarda proprio questi requisiti. In determinate situazioni, il requisito non deve più essere soddisfatto attraverso il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente: può essere sufficiente anche un contratto di lavoro subordinato oppure un’attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, purché i contributi siano regolarmente versati. 


Cosa significa concretamente? 

In pratica, il contratto di lavoro subordinato può consentire di soddisfare il requisito previsto dalla nuova normativa anche quando il lavoratore non può farlo attraverso il precedente requisito del diritto di soggiorno.

Per esempio:

  • un cittadino UE lavora regolarmente in Italia con un contratto di lavoro dipendente;

  • il figlio vive in Francia, Germania, Romania o in un altro Stato UE;

  • il figlio è fiscalmente a carico secondo la normativa italiana;

  • il genitore possiede gli altri requisiti richiesti.

In questa situazione, la presenza del contratto di lavoro subordinato in Italia può soddisfare il requisito previsto dall’art. 3 e consentire l’accesso all’AUU, fermo restando che devono essere rispettate anche le altre condizioni. 

C’è poi un’altra cosa importante: non è necessario che il contratto sia a tempo indeterminato. La norma parla genericamente di contratto di lavoro subordinato, senza limitare il requisito al contratto a tempo indeterminato. Quindi, in linea generale, il requisito può riguardare anche un rapporto a tempo determinato, purché si tratti effettivamente di lavoro subordinato e siano rispettate le altre condizioni previste.

Il requisito del contratto di lavoro non significa:

“Ho un contratto in Italia = mi spetta automaticamente l’Assegno unico.”

Significa invece che il contratto di lavoro subordinato costituisce uno dei requisiti che consentono al richiedente di accedere alla prestazione, ma devono essere verificati anche gli altri requisiti previsti dalla normativa.


E per quanto riguarda il lavoro autonomo? 

La norma tratta diversamente il lavoro autonomo: non basta semplicemente dichiarare di svolgere un’attività autonoma. L’attività deve comportare l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e il lavoratore deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti. 


L’ISEE è obbligatorio?

No. L’ISEE non costituisce un requisito indispensabile per ottenere l’Assegno unico.

Tuttavia, la sua presentazione è molto importante perché consente di determinare l’importo spettante in funzione della situazione economica della famiglia.

In assenza di ISEE, oppure con un ISEE pari o superiore alla soglia massima, viene riconosciuto l’importo minimo.


La novità più importante del 2026: figli residenti all’estero 

Una delle principali novità riguarda i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 19/2026 e confermate dalla legge n. 50/2026, dal 21 aprile 2026 un figlio residente in un altro Paese dell’Unione europea può essere considerato beneficiario dell’Assegno unico, ai fini del riconoscimento della prestazione, quando risulta fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. 

In termini semplici, un genitore che possiede i requisiti per l’Assegno unico in Italia può oggi chiedere la prestazione anche per un figlio che vive in un altro Stato dell’Unione europea, purché siano rispettate le condizioni previste dalla nuova disciplina, tra cui il requisito della fiscalità a carico secondo le regole italiane.

La novità riguarda quindi, ad esempio, una situazione nella quale un genitore lavora in Italia mentre il figlio risiede stabilmente in un altro Paese dell’UE.

La nuova apertura riguarda i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Non deve quindi essere interpretata come un’estensione generalizzata dell’Assegno unico a tutti i figli residenti all’estero, indipendentemente dal Paese.


Un esempio pratico

Si consideri il caso di un lavoratore che svolge la propria attività in Italia e che ha un figlio residente in Francia.

Con le nuove regole, se il figlio soddisfa le condizioni richieste e risulta fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, la residenza in Francia non impedisce, di per sé, il riconoscimento dell’Assegno unico.

Occorre però verificare tutti gli altri elementi della posizione: requisiti del genitore, rapporto di lavoro, posizione previdenziale, età del figlio, eventuale situazione lavorativa o scolastica del figlio maggiorenne, composizione del nucleo ai fini ISEE ed eventuali prestazioni familiari spettanti nello Stato estero.

In presenza di prestazioni familiari erogate anche dall’altro Stato, possono inoltre entrare in gioco le regole europee di coordinamento, che servono a stabilire quale Stato debba intervenire e con quali modalità.


La novità per i lavoratori UE non residenti in Italia

La riforma del 2026 interviene anche sulla posizione dei lavoratori cittadini di altri Paesi dell’Unione europea che lavorano in Italia ma non risiedono in Italia.

In questi casi l’AUU viene riconosciuto in relazione alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta in Italia. Di conseguenza, il beneficio non viene necessariamente riconosciuto per l’intero anno, ma segue il periodo durante il quale il lavoratore svolge la propria attività lavorativa nel nostro Paese.

Per questi lavoratori la domanda deve essere presentata con riferimento al periodo di attività lavorativa in Italia e deve essere rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo.


Domanda già presentata: bisogna rifarla?

Per la generalità dei beneficiari che avevano già una domanda di Assegno unico accolta, nel 2026 non è stato necessario presentare una nuova domanda: la prestazione prosegue d’ufficio, salvo che la precedente domanda sia decaduta, revocata o respinta. La situazione può tuttavia essere diversa quando si deve integrare la domanda con un figlio residente all’estero oppure quando cambiano le condizioni del richiedente o del figlio.

In questi casi è opportuno verificare che i dati presenti nella domanda INPS siano aggiornati e che siano state correttamente indicate le informazioni relative alla residenza del figlio, alla sua situazione fiscale e, quando necessario, alla posizione dell’altro genitore.


Cosa devono controllare le famiglie con figli all’estero?

Alla luce delle nuove regole, per una famiglia nella quale un figlio risiede in un altro Stato UE è consigliabile verificare almeno questi elementi:

1. Paese di residenza del figlio: occorre verificare che si tratti di uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Età del figlio: le condizioni cambiano a seconda che il figlio sia minorenne, maggiorenne fino a 21 anni oppure abbia una disabilità.

3. Carico fiscale: per i figli residenti in un altro Stato UE, la nuova disciplina richiede che il figlio sia fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

4. Posizione del genitore in Italia: è necessario verificare che il richiedente possieda i requisiti previsti dalla normativa, compresi quelli relativi alla residenza, al lavoro e alla contribuzione, a seconda della situazione.

5. ISEE: la posizione del figlio all’estero ai fini del riconoscimento dell’AUU non deve essere automaticamente confusa con la sua inclusione nel nucleo ISEE.

6. Eventuali prestazioni familiari estere: se anche l’altro Stato riconosce una prestazione familiare, devono essere applicate le regole europee di coordinamento per evitare sovrapposizioni o pagamenti non dovuti.


La nuova disciplina richiede tuttavia una valutazione attenta della posizione familiare e previdenziale, soprattutto nei casi in cui genitore e figlio risiedano in Paesi diversi o entrambi gli Stati riconoscano prestazioni familiari.

Per questo motivo, prima di presentare o modificare una domanda AUU, è opportuno verificare separatamente residenza del figlio, carico fiscale, posizione lavorativa del genitore, ISEE e eventuali prestazioni familiari percepite all’estero.





Elisa F.

Laureata in Giurisprudenza, esperta in diritto previdenziale.

Amica e sostenitrice di ANOLF Como.



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