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Conversione del permesso di soggiorno: quando è possibile e come funziona

Immagine del redattore: Simona
Simona
5 ott
Tempo di lettura: 4 min

Molte persone straniere regolarmente presenti in Italia con un certo tipo di permesso di soggiorno si trovano, nel tempo, in una situazione diversa da quella per cui il titolo era stato rilasciato: un lavoro stagionale che si trasforma in un impiego stabile, un matrimonio, un ricongiungimento con un familiare già in Italia. In molti di questi casi non è necessario tornare nel proprio Paese e richiedere un nuovo visto: la legge consente di convertire il permesso già posseduto in un titolo diverso, restando in Italia. Vediamo quali sono i casi principali, i requisiti richiesti e alcune situazioni particolari.


Cos'è la conversione del permesso di soggiorno

La conversione è la procedura che permette di trasformare un permesso di soggiorno rilasciato per un certo motivo (ad esempio lavoro stagionale, studio, tirocinio) in un permesso per un motivo diverso (lavoro subordinato non stagionale, motivi di famiglia), senza dover uscire dal territorio nazionale. È disciplinata dal Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999), in particolare dall'art. 14 del regolamento e dall'art. 30 del T.U.I. per la conversione verso motivi familiari.

La domanda va presentata o direttamente in sede di rinnovo tramite KIT postale o allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Como, che verifica la sussistenza dei requisiti e, dove previsto, la disponibilità di quote.



I casi principali di conversione

1. Da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Chi possiede un permesso per lavoro stagionale (valido fino a nove mesi, per i settori agricolo e turistico-alberghiero) e ha lavorato regolarmente in Italia per almeno tre mesi, se riceve un'offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere la conversione del titolo.

Novità importante: con il Decreto Legge 145/2024 questa conversione è stata sganciata dalle quote del decreto flussi. In precedenza serviva che fosse stato pubblicato un decreto flussi con quote dedicate a questo tipo di conversione (come chiariva la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013); oggi la domanda può invece essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, senza limiti numerici. Resta fermo che occorre dimostrare l'attività lavorativa stagionale già svolta e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione (contratto di lavoro, mancanza di elementi ostativi).


2. Da studio o tirocinio a lavoro subordinato

La conversione da studio/tirocinio a lavoro NON è più legata alle quote del decreto flussi. Il D.L. 20/2023 (Decreto Cutro) ha modificato l'art. 6, comma 1 del T.U.I.: oggi la domanda si può presentare in qualsiasi momento dell'anno, fuori quota; non serve più attendere la pubblicazione del decreto flussi come accadeva prima del 2023.

Con una precisazione temporale interessante:

  • chi ha un permesso per corso di laurea, master o dottorato può chiedere la conversione anche prima della fine degli studi;

  • chi ha un permesso per corsi di formazione o tirocini può chiederla solo dopo la conclusione del corso/tirocinio.

Resta comunque necessaria un'offerta di lavoro subordinato con almeno 20 ore settimanali (o i requisiti per il lavoro autonomo).

Il permesso per studio può essere convertito in attesa di occupazione alla conclusione dei corsi di studio.


3. Da altro titolo a permesso per motivi di famiglia (coesione familiare)

Chi si trova in Italia con un permesso di soggiorno di qualsiasi altro tipo (anche titoli "minori" come cure mediche, gara sportiva, affari) può chiedere la conversione in permesso per motivi di famiglia, in due situazioni previste dall'art. 30, comma 1, lett. b) e c) del T.U.I.:

  • matrimonio in Italia: se si soggiorna in Italia da almeno un anno e si è contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano, comunitario, o straniero regolarmente soggiornante;

  • possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare: con un cittadino italiano o di uno Stato UE residente in Italia, oppure con uno straniero regolarmente soggiornante. In questo caso la conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Per questa via serve dimostrare gli stessi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare "ordinario": un reddito minimo (pari, a seconda del numero di familiari, a una, due o tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale) e l'idoneità alloggiativa dell'abitazione, oltre alla documentazione anagrafica del rapporto di parentela o coniugio.


4. Casi Speciali, Protezione Sociale e Minori

  • Minore età / Articolo 31: I permessi per minore età o per assistenza ai minori (art. 31) sono convertibili in permessi di lavoro (subordinato o autonomo) al compimento della maggiore età o al cessare delle esigenze di tutela.

  • Casi speciali e protezione sociale: I permessi rilasciati per vittime di violenza domestica, grave sfruttamento lavorativo o atti di particolare valor civile sono convertibili in permessi per lavoro subordinato, autonomo o studio.


  1. Da lavoro a residenza elettiva e viceversa

È possibile convertire un preesistente permesso di soggiorno (es. per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari) in un permesso per residenza elettiva. La cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio per raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità) e la disponibilità di un adeguato reddito permettono di continuare a soggiornare in Italia regolarmente anche come pensionati o invalidi, continuando a godere dei benifici socio assistenziali come abbiamo già visto in questo post.

E' possibile invece convertire il permesso da residenza elettiva a lavoro solo se la residenza elettiva era stata precedentemente richiesta a seguito di conversione di un permesso per lavoro. Se invece il permesso era stato concesso tramite visto di ingresso per residenza elettiva (per scelta del cittadino non UE di vivere in Italia senza svolgere attività lavorativa alcuna a condizione di disporre di condizioni economiche comprovabili per mantenersi autonomamente) non è possibile la conversione, non essendo questo permesso abilitante ad alcun tipo di attività lavorativa.



ATTENZIONE!

Non tutti i permessi sono convertibili. Restano generalmente esclusi, tra gli altri, i permessi per: protezione sociale (salvo eccezioni), calamità, residenza elettiva, attesa cittadinanza o apolidia (con eccezioni), cure mediche per gravi patologie.





ANOLF COMO può assisterti per il tuo caso specifico.

Rivolgiti ai nostri sportelli negli orari e nelle modalità indicate qui.

Trovi l'elenco dei documenti necessari per il rinnovo della maggior parte dei permessi qui.




Normativa e fonti: D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), artt. 24 e 30; D.P.R. 394/1999, art. 14; circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 del 5 novembre 2013; D.L. 145/2024; Ministero dell'Interno - Sportello Unico per l'Immigrazione; Portale Integrazione Migranti.


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