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SSN e pds per residenza elettiva: il Tribunale di Torino riconosce l’iscrizione obbligatoria per persone con invalidità civile

Immagine del redattore: Simona
Simona
31 ago
Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Torino ha affermato un principio importante: non può essere imposto il pagamento di 2.000 euro annui per l’iscrizione volontaria al SSN alle persone straniere con permesso per residenza elettiva, titolari di pensione di invalidità civile, che in precedenza erano iscritte obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale per un diverso titolo di soggiorno.


Il caso riguarda cittadini di Paesi terzi che, a seguito dell’insorgere di una condizione di invalidità, non avevano potuto rinnovare il precedente permesso per lavoro, famiglia o attesa occupazione. Avevano quindi ottenuto un permesso per residenza elettiva in quanto titolari di pensione di invalidità civile. La Regione Piemonte aveva però negato loro l’iscrizione obbligatoria al SSN, richiedendo l’iscrizione volontaria con il contributo minimo di 2.000 euro all’anno, introdotto dal 2024.


Il Tribunale ha ritenuto questa condotta discriminatoria, sia per ragioni di disabilità sia per nazionalità. Per persone che vivono esclusivamente di una modesta prestazione di invalidità, un contributo di questa entità rende di fatto inaccessibile la tutela sanitaria; inoltre, una polizza privata rappresenta una soluzione solo teorica per chi ha patologie croniche e invalidanti.

La decisione chiarisce che la conversione del titolo di soggiorno in permesso per residenza elettiva non può comportare la perdita dell’iscrizione obbligatoria al SSN quando la conversione dipende dall’invalidità sopravvenuta e la persona era già regolarmente iscritta al servizio sanitario. Il giudice valorizza così una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 34 del Testo unico immigrazione.

La Regione Piemonte è stata quindi condannata a:

  • riconoscere l’iscrizione obbligatoria al SSN alle persone ricorrenti e alle persone nella medesima situazione;

  • restituire le somme già versate per l’iscrizione volontaria;

  • informare tutte le ASL regionali e pubblicare la sentenza sul proprio sito.

È essenziale precisare il perimetro della pronuncia: non riguarda indistintamente ogni titolare di permesso per residenza elettiva. Si applica alle persone straniere titolari di pensione di invalidità civile che, prima della conversione, possedevano un permesso che dava diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.


Per ANOLF, questa sentenza rappresenta un passaggio rilevante nella tutela del diritto alla salute e della dignità delle persone migranti con disabilità. La salute non può diventare un costo insostenibile proprio nel momento in cui una persona, per una condizione di invalidità, ha maggiore bisogno di cure e continuità assistenziale.


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