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Cittadinanza italiana: dal 1° gennaio 2026 novità per i richiedenti ucraini

Immagine del redattore: Simona
Simona
24 ago
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 3 set

Dal 1° gennaio 2026 è terminato l’esonero temporaneo che consentiva ai cittadini ucraini di presentare domanda di cittadinanza italiana senza allegare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.

La novità riguarda sia chi presenta una nuova domanda, sia chi aveva già presentato l’istanza e la cui pratica non è ancora conclusa. Per questo molte Prefetture stanno inviando richieste di integrazione documentale, talvolta con termini molto brevi.



Cosa cambia

L’esonero era stato introdotto durante l’emergenza legata alla guerra in Ucraina e poi prorogato fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, però, non produce più effetti.

Di conseguenza, il cittadino ucraino che chiede la cittadinanza italiana deve ora presentare:

  • l’atto di nascita ucraino;

  • il certificato penale ucraino.

La regola vale anche per le domande presentate negli anni scorsi con la dichiarazione sostitutiva prevista durante l’emergenza, se il procedimento è ancora pendente. Lo confermano espressamente le indicazioni pubblicate dalle Prefetture: la fine dell’esonero comporta la regolarizzazione delle pratiche non ancora definite.

Non si tratta quindi di una nuova causa di diniego della cittadinanza, né di una modifica dei requisiti di residenza, matrimonio o lingua italiana: è un cambiamento relativo alla documentazione da produrre.


Attenzione alle pratiche già presentate

Chi ha - solo recentemente - ricevuto dalla Prefettura di Como una richiesta di integrazione non deve ignorarla, anche se la domanda era stata correttamente presentata quando l’esonero era in vigore.

La comunicazione e l’invio dei documenti avvengono normalmente attraverso il portale del Ministero dell’Interno; la Prefettura di Como precisa che le comunicazioni sull’eventuale irregolarità della documentazione sono consultabili nell’area personale della pratica.


In concreto, è opportuno:

  1. verificare subito la data di scadenza indicata nella comunicazione;

  2. procurarsi i certificati richiesti;

  3. caricarli nel portale secondo le istruzioni ricevute;

  4. conservare gli originali;

  5. se non è realisticamente possibile ottenere i documenti entro il termine, inviare subito – con modalità tracciabile e riferendosi al numero della pratica – una richiesta motivata di proroga o indicazioni alla Prefettura.

Una richiesta di proroga non è automatica: va formulata prima della scadenza e documentata. Non conviene attendere l’ultimo giorno.


Se i documenti non sono ottenibili per la guerra

L’obbligo non è assoluto quando esiste un’impossibilità oggettiva e dimostrabile di ottenere i certificati. Le Prefetture indicano, ad esempio, il caso in cui l’ufficio ucraino competente sia situato in una zona ad alta intensità del conflitto e non sia operativo.

In tale situazione, non è sufficiente una dichiarazione personale. Occorre chiedere alla rappresentanza consolare ucraina un’apposita attestazione dell’impossibilità di reperire il documento. Secondo le istruzioni amministrative pubblicate, questa dichiarazione consolare deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Ogni caso va valutato individualmente: la protezione temporanea, le difficoltà di viaggio o la situazione generale di guerra non sostituiscono automaticamente l’attestazione richiesta per quella specifica documentazione.


Come devono essere preparati i certificati

Per la Prefettura di Como, l’atto di nascita e il certificato penale devono essere prodotti in forma valida per l’uso in Italia, con traduzione. Per i documenti ucraini, normalmente si utilizza l’Apostille sull’originale; segue la traduzione in italiano con le formalità richieste. Anche l’Ambasciata d’Italia a Kyiv richiama espressamente Apostille e traduzione per i documenti da usare nella procedura di cittadinanza.

Prima di caricare i file, è bene controllare che nomi, cognomi, date e luoghi di nascita coincidano con quelli riportati nel passaporto, nel permesso di soggiorno e nella domanda. Eventuali differenze possono richiedere un’attestazione consolare che chiarisca che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona.


In sintesi

Dal 1° gennaio 2026, i cittadini ucraini non sono più esonerati dall’atto di nascita e dal certificato penale per la domanda di cittadinanza. L’obbligo riguarda anche le pratiche già presentate e ancora aperte. Chi riceve una richiesta di integrazione dalla Prefettura deve agire entro il termine assegnato; se i documenti non sono oggettivamente reperibili a causa del conflitto, deve attivarsi subito per ottenere una specifica attestazione consolare e chiedere istruzioni o una proroga motivata.


Rivolgiti con fiducia ai nostri sportelli se hai ricevuto richiesta di integrazione documentale da parte della Prefettura di Como e devi integrare la richiesta o chiedere una proroga dei termini per procurarti la documentazione.



Questo articolo ha finalità informative generali.

Per la singola pratica occorre leggere con attenzione la comunicazione ricevuta nel portale e valutare tempestivamente la documentazione disponibile.

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